Con lo scopo di aumentare la trasparenza e i diritti degli acquirenti (consumatori) il 13 giugno 2014 entrano in vigure nuove regole per tutte le transazioni concluse al di fuori dei locali commerciali, anche qundi tramite siti e-commerce. Donque televendite, acquisti telefonici, ma soprattutto, per quelli che sono i nostri interessi, per le transazioni concluse tramite siti di commercio elettronico (siti e-commerce).
Le nuove regole in materia di acquisti a distanza provengono dall’attuazione della direttiva europea entrata in vigore lo scorso 26 marzo (Dir. 2011/83/UE). Le finalità della direttiva sono quelle di conferire regole universali e omogenee a tutti i Paesi UE per offrire maggiori garanzie su tutti i contratti a distanza dal controvalore superiore ai 50 €.
Ecco in cosa consistono principalmente le nuove regole per l’e-commerce:
Proponiamo per primo questo aspetto per far capire l’importanza data all’introduzione delle nuove regole. Sono state inasprite le sanzioni. Il commerciante che non rispetterà le nuove regole andrà incontro a una sanzione che può variare da un minimo di 5mila euro (50mila euro in caso di gravi violazioni) ad un massimo di 5 milioni di euro.
Il consumatore ha più tempo a disposizione per il reso della merce. Il consumatore può esercitare il diritto di recesso fino a 14 giorni a decorrere dalla data di consegna della merce acquistata. Si passa quindi dagli attuali 10 giorni a 14 giorni. Successivamente, il consumatore avrà a disposizione ulteriori 14 giorni per rispedire al commerciante i prodotti acquistati.
Il commerciante sarà obbligato alla restituzione della somma versata dal consumatore per gli acquisti resi, entro 14 giorni dalla data in cui il consumatore abbia comunicato al commerciante di aver spedito la merce. Per la restituzione delle somme pagate attualmente il commerciante ha a dsposizione 30 giorni. Le nove regole quindi dimezzano di fatto i tempi affinché il consumatore rientri in possesso delle somme pagate per gli acquisti online.
La direttiva in questione ha un forte carattere di tutela del consumatore, infatti il commerciante potrebbe essere costretto a restituire quanto versato dal consumatore senza aver ancora effettivamente ricevuto la merce resa.
Un’altro importante cambiamento è la maggiore trasparenza sulle spese: il commerciante è obbligato a dichiarare i costi che il consumatore dovrà sostenere in caso di restituzione della merce. Nel caso in cui tale obbligo venga disatteso sarà il commerciante stesso a dover sostenere i costi di restituzione.
Al commerciante viene richiesta la massima trasparenza con particolare riferimento alla descrizione dei beni e/o servizi, all’identità del venditore stesso e al prezzo del bene o servizio in vendita nella fase pre-contrattuale. Il venditore deve indicare chiaramente tutte le voci di spesa (comprese le imposte), oltre alle diverse modalità di pagamento.
Per l’acquisto di contenuti digitali sono previste informazioni più trasparenti: il commerciante dovrà chiarire la compatibilità con i dispositivi hardware e software, requisiti minimi e gli eventuali limiti di riproducibilità dei contenuti stessi.
Per quanto riguarda poi l’acquisto di loghi, suonerie, oroscopi, ricette e giochi elettronici ad esempio, non potranno più essere pubblicizzati come gratuiti se “nascondono”, o meglio prevedono, costosi abbonamenti mensili o settimanali. Il consumatore inoltre dovrà confermare esplicitamente di aver compreso che l’offerta è soggetta a pagamento o abbonamento.
Cambiano anche le regole per tutti quei contratti formulati a distanza, al di fuori di un locale comnmerciale del venditore, come ad esempio le vendite a catalogo e quelle telefoniche. In questi casi la vendita si perfeziona solo nel caso in cui ci sia una conferma contrattuale della proposta commerciale formulata dal venditore. Il commerciante dovrà inviare il contratto in forma cartacea, perché sia firmato dal cliente prima di spedire il prodotto o abilitare il servizio.